Sicurezza dei lavoratori
Ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza la cui durata, contenuti e modalità sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano approvato il 21 dicembre 2011.
Formazione lavoratori | Durata |
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Formazione generale + specifica rischio basso | 4 ore + 4 ore |
Formazione generale + specifica rischio medio | 4 ore + 8 ore |
Formazione generale + specifica rischio alto | 4 ore + 12 ore |
Altre formazioni | Durata |
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Formazione per preposti | 8 ore |
Gestione e corretto uso dei DPI | 4 ore |
Lavori in elevazione - uso delle scale | 8 ore |
Segnaletica stradale operatori | 8 ore |
Segnaletica stradale preposti | 12 ore |
AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE | 4 ORE |
MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI | 28 ORE |
AGGIORNAMENTO MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI | 4 ORE |
UTILIZZO IN SICUREZZA MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE | 4 ORE |